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Per ciò che attiene l'ambito territoriale, il Reg. CE n°561/2006, all'art. 2, par. 2, prevede che lo stesso si applica al trasporto su strada effettuato esclusivamente all'interno della Comunità Europea o fra la Comunità , la Svizzera e i Paesi che sono parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (1).
Per ciò che attiene l'ambito territoriale, il Reg. CE n°561/2006, all'art. 2, par. 2, prevede che lo stesso si applica al trasporto su strada effettuato esclusivamente all'interno della Comunità Europea o fra la Comunità , la Svizzera e i Paesi che sono parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (1).
Il regolamento in esame mira, inoltre, a ottimizzare l'applicazione da parte degli Stati membri della normativa di tutela del settore dei trasporti su strada, nonché il sistema di controlli statali e comunitari.
Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è costituito dai paesi membri dell'Unione Europea (UE), dall'Islanda, Liechtenstein e Norvegia (che insieme alla Svizzera formano l'Associazione Europea di Libero Scambio o EFTA) e dalla Svizzera che vi aderisce mediante un separato accordo. Il SEE nacque il 1° gennaio 1994, con lo scopo di permettere a i paesi EFTA di partecipare al Mercato comune europeo (MEC) senza dover essere membri dell'UE.