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per “tempo di guida” s'intende la durata complessiva dell'attivitĂ registrata automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo (1) o manualmente (2) (sostanzialmente č composto da piů periodi di guida);
per “tempo di guida” s'intende la durata complessiva dell'attivitĂ registrata automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo (1) o manualmente (2) (sostanzialmente č composto da piů periodi di guida);
per “interruzione” s'intende ogni periodo in cui il condicente puň non guidare o svolgere altre mansioni, e che serve unicamente al suo riposo;
per “riposo” si intende quel periodo ininterrotto durante il quale il conducente puň disporre liberamente del proprio tempo.
l'ultima definizione di apparecchio di controllo č stata data dal Regolamento 1360/2002 che ha novato l'allegato I/B del Regolamento CEE n°3821/85 e lo definisce come “l'insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo dei veicoli per indicare, registrare o memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro conducenti”;
Il Regolamento CEE n°3821/85 così dispone: “durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui essi non sono piů correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, o nella carta del conducente e su cui riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida, o nome e numero della carta del conducente), e lo firma”