Prima pagina | « Indietro | Pagina successiva » | Ultima pagina | Graphics
Il MLPS, rispondendo agli interpelli ricevuti in materia di lavoro a tempo parziale, ha chiarito che:
in caso di part-time verticale (risp. ad Interpello n°11 de 20/2/2009), è sufficiente indicare nel contratto di lavoro le giornate in cui si svolge la prestazione di lavoro e non anche la collocazione della fascia oraria; ciò in quanto si tratta di una prestazione resa in un arco di tempo parificato al tempo pieno e per tale ragione non vige alcun obbligo di legge di predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro; in tal senso si era espressa anche la Corte Cost. con sent. n°210 dell'11 mag. 1992; secondo il MLPS, la previsione legislativa per la quale è necessaria la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del suo tempo libero.
in caso di part-time verticale, il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, sebbene la retribuzione, l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità debbano calcolarsi in misura proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i CCL non stabiliscano che il calcolo debba essere effettuato in modo più che proporzionale;