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le agevolazioni previste a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, spettano pure se il lavoratore è già impiegato a tempo parziale presso un altro datore di lavoro. Infatti, lo stato di disoccupazione si conserva in presenza di una attività lavorativa a condizione che non si superi il reddito minimo personale annuo escluso da tassazione;
le agevolazioni a favore dei datori di lavoro per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici/tori in maternità /paternità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n°151/2001 spettano anche nelle ipotesi di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con uno a tempo parziale;
il diritto di chiedere l'aspettativa per motivi sindacali deve ritenersi applicabile anche al lavoratore assunto a tempo parziale; in ogni caso è inammissibile uno spostamento arbitrario unilaterale dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro o del lavoratore.