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Da tempo pieno a part-time:
È esplicitamente consentita purché vi sia l'accordo tra le parti (in forma scritta naturalmente) (1).
E' riconosciuta la priorità di tale trasformazione del contratto:
al lavoratore e alla lavoratrice che debbano assistere il coniuge, i figli o i genitori che siano affetti da patologie oncologiche;
al lavoratore e alla lavoratrice che debbano assistere una persona convivente con una inabilità lavorativa totale e permanente, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
al lavoratore e alla lavoratrice che abbiano un figlio convivente di età non inferiore ai 13 anni o un figlio convivente portatore di handicap.
(1) La convalida di detto accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale) competente è stata soppressa dall'art. 22 comma 4 della Legge n°183/11. Al momento, tale norma non ha previsto neppure l'obbligo di comunicazione ai servizi competenti (Centro per l'Impiego).