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Infine, il comma 4, si occupa del trattamento di pensione previsto per i lavoratori a tempo parziale nel caso di trasformazioni del rapporto.
Esso recita testualmente: “nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale”.