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I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; a tal fine occorre considerare anche l'eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di clausole elastiche.
L'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno (art. 6 D.Lgs. n°61/00).