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Secondo quanto previsto al comma 1, la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro sett.le ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 463/83, conv. con modificaz. in L. 638/83, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale sett.le previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori a tempo pieno.