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Il datore di lavoro ha:
il diritto di richiedere lavoro supplementare e/o straordinario e stipulare clausole flessibili ed elastiche secondo criteri, modalità e nei limiti indicati dalla legge o dal CCL; in particolare, in caso di clausola elastica o flessibile, il datore potrà richiedere al lavoratore la variazione in aumento della prestazione di lavoro o la modifica della collocazione temporale della stessa solo avvertendo il lavoratore con un preavviso di almeno 2 gg. lavorativi (1);
il dovere di informare le RSA, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare (art. 2 L.61/00);
il dovere di informare i lavoratori dell'intenzione di procedere a nuove assunzioni part-time e full-time e di trasformare il contratto ai lavoratori affetti da malattie oncologiche.
(1) termine reintrodotto dall'art. 22 c.4 della Legge n°183/11