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CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI
CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI
(art. 3 c.7-8-9-10 D.Lgs. n°61/00 come sostit. dall'art.46 c.1 lett. j) â k) â l) â m) D.Lgs. n°276/03):
Possono essere stipulate anche per i contratti a tempo determinato.
La disponibilità del lavoratore allo svolgimento di lavoro flessibile ed elastico deve risultare da patto scritto (1), anche contestuale al contratto individuale, e, salvo diverse intese tra le parti, per l'operatività delle modifiche di variazione richieste dal datore di lavoro è richiesto un periodo di preavviso di almeno cinque giorni lavorativi (2) (nel settore pubblico il termine di preavviso è di dieci giorni). Sono i CCL stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale a fissare la possibilità di ricorrere a clausole elastiche e/o flessibili.
Lo svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione delle previsioni legali o contrattuali attribuisce al lavoratore uno specifico diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
in caso di lavoro flessibile, il lavoratore ha diritto a specifiche compensazioni, la cui forma e misura è rinviata all'autonomia collettiva;
termine reintrodotto dall'art. 22 c.4 della L. 183/11.