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CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI
CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI
(art. 3 c.7-8-9-10 D.Lgs. n°61/00 come sostit. dall'art.46 c.1 lett. j) â k) â l) â m) D.Lgs. n°276/03):
Con sent. n°1721 del 23 gen. 2009, la Cassazione ha affermato che le clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere a comando la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario; di tale orario deve essere determinata la collocazione nell'arco della giornata; se l'attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative va previamente stabilita.