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LAVORO ELASTICO:
LAVORO ELASTICO:
All'autonomia collettiva è demandata, oltre che la regolamentazione delle condizioni e modalità di esercizio del potere datoriale di variare in aumento la prestazione lavorativa, anche l'individuazione dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro elastico. In assenza di regolamentazione collettiva, tali limiti devono essere previsti dalle parti del contratto individuale che stipulino il patto avente ad oggetto la clausola elastica. La clausola elastica, a differenza del lavoro supplementare o straordinario, ove si verifica un aumento temporaneo della prestazione, determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, riferito ad ogni singola giornata nella quale viene richiesta una prestazione aggiuntiva. Tale incremento, ovviamente, può essere delimitato nel tempo e potrebbe anche essere solo eventuale.