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LAVORO SUPPLEMENTARE
LAVORO SUPPLEMENTARE
(art. 3 c.2, 3 e 4 D.Lgs. n°61/00 come sostit. dall'art.46 c.1 lett. e) - f) ā g) D.Lgs. n°276/03):
č l'orario di lavoro prestato oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto individuale di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato), ma entro il limite del tempo pieno. Il lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore (1); la mancanza di esso non costituisce mai un giustificato motivo di licenziamento.
Puņ farvi ricorso anche il datore di lavoro che applichi un CCL che non regolamenti il lavoro supplementare, mutuando la regolamentazione contenuta in un CCL diverso da quello applicato.
Non necessario in presenza di regolamentazione collettiva.