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LAVORO SUPPLEMENTARE
(art. 3 c.2, 3 e 4 D.Lgs. n°61/00 come sostit. dall'art.46 c.1 lett. e) - f) â g) D.Lgs. n°276/03):
I CCL, oltre a stabilire il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, le relative causali per le quali è possibile ricorrere allo stesso, le conseguenze (1) del superamento dei limiti massimi consentiti, stabiliscono anche il relativo trattamento economico dovuto (2).
Non è da escludersi l'ipotesi di lavoro supplementare anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le volte che la prestazione pattuita ai sensi dell'art. 2 c.2, sia inferiore all'orario normale settimanale.
Il termine conseguenze non sottende necessariamente a conseguenze di natura economica; possono essere anche âriposi compensativiâ.
La disciplina legale non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare. I CCL hanno facoltà , tuttavia, di introdurre una maggiorazione sulla retribuzione oraria globale di fatto.