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Il D.Lgs. N°276/03 prevede, rispetto alla previgente disciplina, una maggiore flessibilitĂ nella gestione dell'orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, lavoro straordinario nonché per la stipulazione di clausole flessibili o elastiche. I CCL devono stabilire i limiti, le causali (per il lavoro supplementare), le condizioni e le modalitĂ (per il lavoro elastico e flessibile) e le relative sanzioni (a titolo di risarcimento del danno a favore del lavoratore) legate al ricorso al lavoro supplementare, elastico e flessibile, in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 c. 7, 8 e 9 D.Lgs. n°61/00.
Il D.Lgs. N°276/03 prevede, rispetto alla previgente disciplina, una maggiore flessibilitĂ nella gestione dell'orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, lavoro straordinario nonché per la stipulazione di clausole flessibili o elastiche. I CCL devono stabilire i limiti, le causali (per il lavoro supplementare), le condizioni e le modalitĂ (per il lavoro elastico e flessibile) e le relative sanzioni (a titolo di risarcimento del danno a favore del lavoratore) legate al ricorso al lavoro supplementare, elastico e flessibile, in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 c. 7, 8 e 9 D.Lgs. n°61/00.
In assenza di CCL, datore di lavoro e prestatore possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili (art. 8 c.2 ter D.Lgs. n°61/00, introdotto dall'art. 46 c.1 lett. s) D.Lgs. n°276/03) (1).
In ogni caso:
Devono regolamentarne condizioni e modalitĂ , nonché stabilire forma e misura della compensazione.