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Data: 02/05/2007 - Autore: Studiolegalerezzonico.it
Puntuale ed esatta pronuncia del Tribunale di Milano Sez. XIII G.U. Consolandi in tema di distacco del Condominio dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Si legge nella motivazione della sentenza: "dalla CTU espletata si trae che non v'è stato squilibrio alcuno né aggravio di spese,
per cui il distacco deve ritenersi legittimo e in dipendenza di ciò illegittime le delibere che attribuiscono al Condominio spese di riscaldamento come se ancora usufruisse del servizio
centralizzato. Non è contestato in effetti che sin dal 2002 il Condominio si fosse staccato, come da opere verificate in sede di perizia. Si tratta di un obbligo quello di contribuire alle spese correnti di riscaldamento che ha la sua fonte nel godimento del servizio, rispetto al quale ha relativa
importanza la natura contrattuale o meno del regolamento, perché anche questo non potrebbe stabilire la contribuzione ad un servizio non (più) goduto. Ad abundantiam si nota che, siccome la natura pattizia del regolamento è addotta quale eccezione dal condominio, a questi spetterebbe la prova di questa origine del regolamento, prova non raggiunta".
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