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Data: 19/10/2021 06:00:00 - Autore: Corrado C. Manni
Il contratto assicurativo[Torna su]
l contratto di assicurazione, come noto, è un accordo consensuale (1376 c.c.), ad effetti obbligatori. Il contratto assicurativo, infatti, è il contratto aleatorio (1467 c.c.), mediante cui l'assicuratore, verso il pagamento di un premio da parte dellassicurato, si obbliga ad indennizzare l'assicurato stesso, ovvero i terzi beneficiari indicati nel contratto, entro i limiti convenuti, di un danno ad esso causato da un sinistro, vale a dire al verificarsi di un evento. Mediante il contratto di assicurazione, l'assicurato-contraente trasferisce il rischio economico (l'alea, appunto) di un dato evento sull'assicuratore, il quale è in grado di sopportare tale rischio, suddividendolo tra gli altri assicurati (art. 1882 c.c.). Nellalveo dei contratti assicurativi, esiste il contratto di assicurazione sulla vita, ovvero una polizza che garantisce ai beneficiari dellindennizzo un capitale, a titolo di risarcimento, in caso di decesso dell'assicurato, qualora questultimo deceda per un evento attinente alla vita umana, non prevedibile al momento della stipula contrattuale, ed esterno. Indennizzo assicurativo per decesso causa-Covid[Torna su]
Lindennizzabilità dellevento-morte in favore dei terzi beneficiari in caso di decesso del contraente si fonda, per quanto espresso, sugli indicati presupposti, che devono essere condivisi tra contraente ed Assicuratore e riportati nel contratto (ovvero accettati da contraente dopo aver visionato le Condizioni Generali di contratti), ove sono ratificate le volontà delle parti. Il decesso del contraente dellassicurazione sulla vita per infezione virale da Sars Cov2 (Covid-19) ha determinato la produzione di diversi orientamenti in ordine allindennizzabilità dellevento. La questione, che deve essere affrontata in questa sede, senza alcuna presunzione di completezza, stante la presenza di un dibattito ancora fortemente in divenire, necessita di alcune precisazioni. Lindennizzo previsto dalla Condizioni Generali, pressoché uniformi a tutte le compagnie assicurative private, si fonda sullalea dellevento dedotto in contratto, vale a dire, come già accennato, sullincertezza di verificazione dellevento stesso. Ai fini dellottenimento dellindennizzo assicurativo al Contraente (rectius, ai suoi familiari o eredi) spetta unicamente denunciare levento e la causa che lo ha determinato. Lassicuratore ha il dovere di valutare lindennizzabilità anche alla luce della derivazione della causa del decesso, che deve provenire da fattori patologici estrinseci allassicurato e non concentrati nel tempo, quindi non riconducibili ad una malattia, che, in pressoché tutte le Condizioni Generali di contratto, viene esclusa dallindennizzo. Sul punto è bene ricordare che tali clausole di esclusione dellindennizzo devono essere chiaramente indicate nel contratto assicurativo ed esplicitamente accettate dal contrente, altrimenti non sono efficaci nei confronti di questultimo. E bene, linfezione virale da Sars Cov 2 in soggetto sano al momento della stipula contrattuale, può definirsi come fortuita, non essendo certamente un atto volontario lentrare in contatto con persona infetta. La patologia inoltre, non essendo determinata da patologia degenerativa del soggetto, è da ritenersi determinata da una infezione proveniente dallesterno rispetto al soggetto infetto. Difatti, l'infezione virale da Covid-19 è chiaramente fortuita e non può essere associata ad una malattia pregressa (qualora il contraente fosse stato ritenuto sano al momento della stipula contrattuale). Inoltre, trattasi di infezione virale esterna e pertanto riconducibile ad un fenomeno impattante sull'individuo e, pertanto, rilevabile quale causa estrinseca all'individuo stesso. Nemmeno la latenza dellinfezione può determinare lescludibilità dellindennizzo, tenuto conto che le Condizioni Generali di contratto delle compagnie assicurative, ai fini della suindicata esclusione, dovrebbero prevedere espressamente che levento traumatico, per essere indennizzabile, debba essere immediato. Diversamente, ovvero in caso di mancanza di espressa pattuizione contrattuale, levento, non potendosi considerare le mere tempistiche di evoluzione dellinfezione, deve Tenuto conto delle indicate motivazione ed in presenza dei menzionati presupposti, l'indennizzo assicurativo per morte da Covid-19 deve essere garantito. Indennizzo assicurativo anche per chi non è vaccinato[Torna su]
Infine, appare doveroso ricordare che lindennizzo non può essere rifiutato neanche sul presupposto della mancata somministrazione vaccinale al soggetto deceduto. Malgrado, infatti, sia benaccetta la somministrazione del vaccino contro il Sars Cov2 alla più ampia parte della cittadinanza possibile, al fine di ridurre la circolazione del virus, appare innegabile che, soprattutto in assenza di una previsione legislativa che determini lobbligo vaccinale, anche per i soggetti non vaccinati deceduti a causa della contrazione del virus, debba essere garantito lindennizzo, qualora questi abbiano stipulato una polizza assicurativa in data antecedente alla contrazione dellinfezione. Resta da chiarire, invero, che, ai sensi del secondo comma dellart. 32 della Costituzione, nessun soggetto può essere obbligato ad effettuare un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Sebbene il citato comma secondo dellart. 32 Cost. debba necessariamente essere letto in combinato disposto con il primo comma del medesimo articolo, che tutela linteresse della collettività a vedersi tutelato il diritto alla salute, è da precisare che il Testo costituzionale sancisce la libera autodeterminazione di ogni individuo in merito alla sottoposizione ad un trattamento sanitario. Il trattamento sanitario non può, quindi, essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge. In altre parole, benché sia interesse dellintera collettività ottenere la tutela del proprio interesse alla salute anche mediante lesercizio del dovere del singolo ad effettuare un trattamento sanitario, tale trattamento, nel caso di specie la sottoposizione al c.d. vaccino anti-Covid 19, non può essere imposto ad alcun soggetto, se non per espressa previsione legislativa. Allo stato dellarte appare, pertanto, palese che, anche in assenza di effettuazione delliter vaccinale da parte del contraente deceduto ed in assenza di un esplicito dettato normativo in merito, sussista il diritto degli eredi del contraente (o di qualsiasi altro terzo indicato come beneficiario nel contratto assicurativo) a vedersi riconosciuto lindennizzo in seguito al decesso. Negazione dell'indennizzo contraria ai principi ispiratori dell'ordinamento[Torna su]
Per quanto espresso, deve evidenziarsi che è contrario ai principi ispiratori del nostro ordinamento, nonché antitetico rispetto ai summenzionati principi medico-legali, il negare l'indennizzo, in presenza degli indicati presupposti, per decesso da infezione da Sars Cov. 2, da parte delle compagnie assicurative private, tenuto conto del diritto maturato dai beneficiari in seguito al decesso del contraente della polizza assicurativa. |
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