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Data: 28/12/2017 09:56:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli Affinché il verbale di accertamento di un eccesso di velocità possa dirsi valido, è necessario che la postazione di autovelox sia preventivamente segnalata in maniera idonea agli automobilisti, utilizzando l'apposita cartellonistica o dispositivi luminosi ben visibili. Per il Giudice di Pace di Terracina Avv. Giovanni Pesce, invece, a nulla rileva l'ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé. Tutela della sicurezza stradaleNella sentenza numero 209/2017 (qui sotto allegata e che ha accolto il ricorso di un automobilista rappresentato dall'Avv. Roberto Iacovacci), il giudice ha infatti rilevato che "la "segnalazione" e la "visibilità" devono caratterizzare non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale". Del resto, la finalità della norma che impone tali prescrizioni è quella di orientare la condotta di guida degli automobilisti e la sua ratio va rinvenuta "nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della "sorpresa ingannevole" dell'automobilista...quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare". Insomma: la circostanza che gli utenti della strada avvisati della presenza di un autovelox siano poi anche posti nelle condizioni di avvistare il personale e le attrezzature di rilievo della velocità è non solo irrilevante rispetto alla finalità di avvertimento della segnalazione preventiva, ma anche priva di riscontro normativo. Ciò che conta è solo l'adeguata preventiva segnalazione.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
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