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Data: 28/05/2017 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli Se il coniuge guadagna poco meno di mille euro al mese, alla luce dei nuovi orientamenti espressi dalla Corte di cassazione non ha diritto all'assegno divorzile. Questo è quanto emerge dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 22 maggio 2017, che ha subito recepito quanto sancito dai giudici di legittimità nella rivoluzionaria sentenza numero 11504/2017, ribadendo che il pregresso tenore di vita matrimoniale non è più un presupposto per il riconoscimento del mantenimento, che spetterà invece solo se l'ex richiedente non è indipendente economicamente. L'indipendenza economicaIl Tribunale di Milano, nella predetta sentenza, ha inoltre precisato che per indipendenza economica deve intendersi la capacità che una persona adulta e sana ha di provvedere al proprio sostentamento, tenendo conto del contesto sociale in cui è inserita. In altre parole la sua capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali. In tal senso, come si legge in sentenza, può prendersi a parametro di riferimento il mancato raggiungimento dei requisiti di reddito massimi fissati per godere del patrocinio a spese dello Stato, che ad oggi corrispondono a circa 11.528,41 euro annui. Un altro parametro utile, poi, può essere individuato nel reddito medio della zona in cui vive e abita chi richiede l'assegno. Nel caso di specie, considerato il nuovo indirizzo di giurisprudenza e recuperandone i principi, il Tribunale di Milano ha quindi ipotizzato "una prognosi negativa circa la spettanza dell'assegno di divorzio alla ricorrente". Leggi anche: "Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni" |
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