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Data: 05/02/2015 16:55:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 1436 del 27 Gennaio 2015. Quando è integrata la diffamazione e quando invece l'espressione del pensiero da parte del giornalista rientra entro i confini del diritto di cronaca? E ancora, quali sono gli effetti della rettifica? La Suprema corte, nel pronunciarsi in merito a un caso appunto di diffamazione a mezzo stampa, enuncia due importanti principi di diritto. In primo luogo, ricorda quali siano gli elementi necessari al fine dell'integrazione del reato di diffamazione.La lesione della reputazione e dell'onore altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, perchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto ( ) e la correttezza formale dell'esposizione. Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato che non sarebbe esistita fonte attendibile atta a confermare la veridicità dei fatti contestati. Mentre, per quanto riguarda la funzione e gli effetti giuridici dell'istituto della rettifica, la pubblicazione della rettifica non riveste efficacia scriminante, potendo assumere, in concreto, la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria ( ). Il diritto di rettifica svolge una funzione riparatoria, finalizzata a non lasciare spazio a un danno ulteriormente risarcibile, che tuttavia non elimina l'evento di danno per gli effetti in precedenza già perfezionati. ( ) Tale diritto costituisce un'attività discrezionale dell'interessato, e non può mai assurgere a una sorta di dovere. Il danneggiato non è in alcun modo vincolato alla rettifica e in ogni caso la stessa non è idonea a esentare totalmente il responsabile dalla condanna al risarcimento del danno. Vedi anche: |
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