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Data: 22/01/2015 11:30:00 - Autore: Mara M.
Una recente sentenza della Cassazione ridimensiona il principio cristallizzato nell'art. 7 comma 4 del D.lgs. 546/1992, per cui nella giustizia tributaria le dichiarazioni del terzo trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta versato nell'avviso di accertamento rivestono valore meramente indiziario, e non probatorio (a meno che chiaramente non vengano corroborate da altri elementi di prova). La decisioneSecondo quanto precisato dagli Ermellini nella sentenza n. 27134/2014, infatti, ci sono casi in cui dette dichiarazioni, se gravi, precise e concordanti, possono assumere i connotati della presunzione a norma dell'art. 2729 c.c., ed assurgere, conseguentemente, al rango di vere e proprie prove. Il caso di specie vedeva coinvolta una società cui l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di rettifica per recuperare alcune somme già rimborsate a titolo di credito IVA e al contempo rifiutare un rimborso infrannuale non ancora versato. Dopo due giudizi di merito da cui usciva vittoriosa la società, sulla base della considerazione fra l'altro che le dichiarazioni rese da terzi in sede di verifica fossero inutilizzabili ai fini della decisione a norma del divieto contenuto nel succitato art. 7 co. 4 D.lgs 546/1992, il ricorso in Cassazione si è invece concluso in favore dell'Ente riscossore. Vai alla guida La giustizia tributaria |
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