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Data: 04/02/2014 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 1805 del 28 Gennaio 2014. Durante procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, in primo grado il Tribunale poneva a carico del marito il versamento di assegno di mantenimento a favore della figlia minore, affidata alla madre, negando il mantenimento anche per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente; disponeva infine l'assegnazione della casa familiare a favore del marito. In appello tuttavia tale sentenza veniva riformata, ponendo a carico del marito anche l'onere di versare il mantenimento al figlio maggiorenne. La sezione filtro della Cassazione la sesta sezione ritenendo la questione per una parte manifestamente, per l'altra manifestamente infondata, si pronuncia direttamente. Essa afferma che la madre, convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, è legittimata a richiedere il suo mantenimento. E' stato infatti appurato che il figlio ha soltanto partecipato ad un tentativo, peraltro non andato a buon fine, di apertura di attività di ristorazione insieme alla madre. L'onere di provare l'autosufficienza del figlio maggiorenne è a carico del genitore obbligato: nel caso di specie, non essendo riuscito a provare l'autosufficienza del figlio maggiorenne, il padre è stato condannato al versamento dell'assegno di mantenimento in suo favore. Se il ricorso, per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale inizialmente assegnata al marito, in appello riassegnata alla moglie convivente con i figli viene accolto, con disposizione di assegnazione condivisa ad entrambi i coniugi separati, viene tuttavia respinta l'opposizione avanzata dal marito in merito al versamento dell'assegno di mantenimento periodico a favore del figlio. |
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