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Data: 05/09/2013 10:40:00 - Autore: Dr. Vincenzo Pisapia
dr. Vincenzo Pisapia - La somma di 5,88 euro richiesta nella cartelle di pagamento a titolo di diritto di notifica è effettivamente tale o si stratta di un rimborso spesa?In tutte le cartelle di pagamento attualmente emesse dal concessionario della riscossione dopo l'elenco dei tributi viene inserito il cosiddetto "diritto notifica" ammontante ad 5,88. In relazione a tanto sono state esperite numerose ricerche intese a stabilire la norma istitutiva di tale diritto; ma sino a quando la chiave di ricerca conteneva la parola " diritto " le ricerche sono state tutte infruttuose. Rimodulando però la richiesta con la scritta " rimborso spesa notifica " la ricerca ha esitato: articolo 17, comma 7-ter, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112. Infatti, il detto decreto (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999) intestato: Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 , al comma 7-ter dell'articolo 17 così espressamente recita: Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze Con decreto ministeriale del 13 giugno 2007, da ultimo, è stato elevato l'importo ad 5,88; infatti, l'unico suo articolo così recita: È rideterminato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all'agente della riscossione... Trattasi dunque di rimborso di spesa e non già di diritto; ma se la spesa sostenuta è di misura inferiore a quella prevista dalla norma, è consentito addebitare, in deroga al disposto dell'articolo 23 della Costituzione Italiana, l'importo di 5,88 ? La differenza tra i due importi non costituisce un reddito ? se costituisce una sopravvenienza come viene tassato ? dr. Vincenzo Pisapia |
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