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Data: 17/07/2013 10:00:00 - Autore: A.V.
La Corte di Cassazione con la sentenza 16853 del 5 luglio 2013 è intervenuta in merito alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di beni immobili inerenti all'attività d'impresa. Nel caso in esame una società aveva acquisito un immobile dichiarando che lo scopo dell'acquisto era quello di esercitare attraverso il bene un'attività professionale di affittacamere e bed & Breakfast chiedendo così il rimborso della somma di 49.000 euro di IVA versati in applicazione dell'articolo 38 bis secondo comma e dell'articolo 30 terzo comma lett. C della legge che disciplina tale imposta ovvero il DPR 633 del 1972. La richiesta di rimborso veniva inizialmente respinta ma la Commissione tributaria provinciale investita del caso riteneva sufficientemente provato che la società a responsabilità limitata utilizzasse l'immobile per l' esercizio di attività professionale e quindi l'acquisto doveva ritenersi strumentale. L'Agenzia dell'entrate nel ricorso afferma che la società in questione ha effettuato un'unica operazione di locazione che per questo assume il carattere della occasionalità e ciò impedisce di ritenere che vi sia la possibilità di detrarre l'IVA. Tale prima doglianza viene però rigettata dalla Corte di Cassazione in quanto implica un giudizio di merito che non compete ad essa. Nel secondo motivo di appello si fa riferimento invece all'uso abitativo del bene che secondo l'Agenzia delle entrate dovrebbe portare ad una riduzione in percentuale del diritto alla detrazione dell'iva in base all'articolo 19 quinto comma del DPR 633 del 1972. Anche questo motivo è stato ritenuto infondato. Il punto rilevante all'interno della sentenza è però il numero 4 in cui la Suprema Corte offre precisazioni di diritto rilevanti. L'appellante sottolinea come nel portare a detrazione i 49.000 euro vi sia stata una falsa applicazione del DPR 633 del 1972 in quanto possono essere detratte solo le imposte versate che siano strettamente inerenti all'attività d'impresa in modo che vi sia una sorta di neutralità visto che poi le successive operazioni di attività d'impresa compiute dalla società sono sottoposte a loro volta ad imposizione di IVA. La strumentalità inoltre non può neanche desumersi in modo diretto solo in base alla compatibilità dell'acquisto con l'oggetto sociale. Tale compatibilità costituisce solo un indizio e come tale valutabile dal giudice in relazione anche ad altre circostanze idonee nel concreto a dimostrare l'inerenza all'esercizio dell'attività d'impresa. |
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