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Data: 05/09/2012 11:30:00 - Autore: N.R.
Tornando ancora una volta ad occuparsi di tematiche relative alla separazione
la Corte di Cassazione (sentenza 12977/2012) ha chiarito che l'assegnazione
della casa coniugale ad uno dei coniugi nell'interesse dei figli minori (oppure
di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap
grave), è possibile a patto che la casa sia stata abitata da coniuge figli fino
all'inizio del procedimento di separazione di modo che l'assegnazione possa
realmente rispecchiare l'interesse a mantenere il figlio al proprio ambiente
abituale.
La vicenda era stata inizialmente esaminata dal tribunale di Roma che dichiarando una separazione personale dei coniugi aveva anche disposto che ciascuno dovesse provvedere al proprio mantenimento e, rilevando che la disgregazione del nucleo familiare si era già verificata un tempo, aveva ritenuto che non si potesse giustificare una pronuncia sull'assegnazione della casa che non era più da tempo casa familiare. La corte d'appello però aveva riformato in parte la sentenza disponendo che la casa dovesse essere affidata a uno dei coniugi perché vi potesse abitare il figlio maggiorenne portatore di handicap. Di diverso avviso i giudici del Palazzaccio che hanno ribaltato il verdetto della Corte d'appello facendo notare come nel caso di specie la domanda di assegnazione della casa coniugale debba essere rigettata anche perché oltretutto il figlio si era allontanato volontariamente dalla casa coniugale per andare a vivere con il padre. |
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