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Il D.Lgs. n°66/2003, nella maggioranza degli istituti che
Il D.Lgs. n°66/2003, nella maggioranza degli istituti che
regola in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, lascia ampia autonomia alla disciplina contrattuale collettiva, a tutti i livelli di contrattazione (nazionale, territoriale, aziendale).
Le clausole contrattuali che deroghino alla disciplina
normativa sono valide se:
stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ;
rispettino quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. in materia di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.