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ESENZIONI
ESENZIONI
Ai sensi dell'art. 17 c.5, anche le disposizioni in materia di lavoro giornaliero, non si applicano ai lavoratori la cui durata della prestazione non è misurata o predeterminata o può essere predeterminata dai lavoratori stessi (1); in particolare quando si tratta di:
dirigenti, personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi poteri di decisione autonomo;
manodopera familiare;
lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio o di telelavoro.
L'art. 7 non si applica, inoltre, al personale mobile (art. 17 c.6), al personale del ruolo sanitario del SSN (art. 17 c.6 bis) ed al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (art. 41 c.13 D.L. 112/08).
Nei confronti delle suddette categorie di lavoratori devono comunque essere rispettati i principi generali della protezione della salute e della sicurezza perché come sancito dalla Corte Cost. “non è possibile eccedere da certi livelli di ragionevolezza che pregiudicherebbero la salute†e che se non tutelati almeno a livello contrattuale, potrebbero essere imposti dal giudice, appunto, secondo il parametro della “ragionevolezzaâ€.
a questi lavoratori non si applicano neppure le tutele previste dagli artt. 3 (orario normale), 4 (durata massima dell'orario), 5 (straordinario), 8 (pause), 12 e 13 (modalità di organizzazione del lavoro notturno e sua durata), ma soltanto le disposizioni relative alle ferie (art. 10), nonché le rimanenti tutele stabilite in caso di lavoro notturno (artt. 11-14-15).