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ESEMPIO 2:
ESEMPIO 2:
Nell'ipotesi in cui l'orario di lavoro effettuato in due giorni consecutivi sia:
1° giorno: dalle ore 8,00 alle ore 21,00;
2° giorno: dalle ore 8,00 alle ore 21,00,
la norma sul riposo giornaliero è rispettata, in quanto nel periodo intercorrente tra le ore 21,00 del 1° giorno e le ore 8,00 del 2° giorno vi sono undici ore, comprese nelle ventiquattro ore calcolate dall'inizio della prestazione;
ESEMPIO 3:
Nell'ipotesi in cui l'orario di lavoro effettuato in due giorni consecutivi sia:
1° giorno: dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 21,00 alle ore 22,00;
2° giorno: dalle ore 8,00 alle ore 14,00,
la norma sul riposo giornaliero NON è rispettata, in quanto tra le ore 22,00 del primo giorno e le ore 8,00 del secondo vi sono soltanto 10 ore di riposo.
Ciò, nonostante il monte ore lavorato tra il 1° ed il 2° giorno sia complessivamente di tredici ore [pari alle ore lavorate in una sola giornata nell'esempio n°2 e tra il primo e secondo giorno vi siano 17 ore complessive di astensione dalla prestazione lavorativa (riposo complessivo)].