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ART. 1
ART. 1
Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla
direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla
direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000, sono
dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno
rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del
rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) «orario di lavoro» : qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
b) «periodo di riposo» : qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) «lavoro straordinario» : lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'art. 3:
d) «periodo notturno» : periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) «lavoratore notturno» :
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;