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L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE
L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE
L'art. 10 c.2 stabilisce che il periodo minimo di quattro settimane di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il periodo di 4 settimane obbligatorie di ferie non può essere oggetto di compensazione economica in luogo della sua fruizione; ciò per tutta la costanza del rapporto di lavoro.
L'UNICA IPOTESI DI MONETIZZAZIONE AMMESSA DELLE GIORNATE FERIALI NON GODUTE E' QUELLA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.