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LE FERIE POSTICIPABILI
LE FERIE POSTICIPABILI
L'art. 10 c.1, altresì, ammette la deroga della disposizione che stabilisce in 18 mesi dalla scadenza dell'anno di maturazione il limite massimo di godimento del periodo feriale di due settimane ulteriore alle due da godersi obbligatoriamente nell'anno. In questo caso, la derogabilitĂ č ammessa tanto nel senso di un “innalzamento” della soglia oltre i 18 mesi (come nel caso del CCNL Industria, fissata in 20 mesi), quanto nel senso inverso di “abbassamento” della stessa sotto i 18 mesi (CCNL Ministeri, fissata in 6 mesi).
Nell'ipotesi di “innalzamento” della soglia di legge ad opera della contrattazione collettiva, se il contratto prevede un termine piů elevato per il godimento delle ferie (anche CCNL Dirigenti Industria, fissato in 24 mesi) la sanzione sarĂ applicata al datore di lavoro soltanto al superamento del limite contrattuale, anche se superiore a quello legale.
Viceversa, nell'ipotesi di “abbassamento” della soglia di legge ad opera della contrattazione collettiva, come nel caso del citato CCNL nel settore del pubblico impiego ove il termine č di 6 mesi, la Circ. n°8 chiarisce che il superamento di questi ultimi, determinerebbe esclusivamente una violazione sul piano contrattuale e non anche una violazione di legge, in quanto comunque rispettoso del termine legale di 18 mesi.