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IL GODIMENTO DELLE FERIE
IL GODIMENTO DELLE FERIE
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio di infra-annualità , le stesse dovranno essere godute nel rispetto dell'art. 2109 c.c., ossia “nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Nei casi di prolungate assenze dal lavoro (p.es. superiori al mese) durante l'anno di maturazione, non č previsto da alcuna norma un riproporzionamento del periodo feriale. In tale ipotesi, il MLPS, nella Circ. n°8, invita il personale ispettivo a “valutare con attenzione ed equilibrio ogni singola situazione”.
ESEMPI:
Se un lavoratore sia assente per 11 mesi e tre settimane e rientri in azienda l'ultima settimana dell'anno, il datore di lavoro dovrĂ obbligatoriamente concedergli la rimanente settimana di ferie, mentre la parte per cui non č possibile il godimento infra-annuale dovrĂ essere accorpata alle due settimane ulteriori ed essere goduta appena possibile e comunque entro i 18 mesi successivi (o entro il diverso termine stabilito dal CCL).
Coerentemente,
ove il lavoratore sia stato in congedo per malattia fino al termine del rapporto di lavoro, (ragion per cui non ha potuto fruire delle sue ferie annuali), nessuna disposizione o prassi potrĂ prevedere l'estinzione del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, né la perdita dell'indennitĂ finanziaria sostitutiva spettante alla cessazione del rapporto.