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IL GODIMENTO DELLE FERIE
IL GODIMENTO DELLE FERIE
La Corte Cost. ha stabilito che il periodo di ferie che si deve obbligatoriamente fruire per legge durante l'anno, può essere oggetto di deroga solo in casi di eccezionali esigenze di servizio, non generiche o immotivate, oppure per serie esigenze aziendali (Sent. n. 543/1990). L'art. 10 c. 1 prevede, però, che il periodo di due settimane che si deve obbligatoriamente fruire per legge entro l'anno di maturazione può essere:
oggetto di diversa disciplina contrattuale;
derogato con riferimento alle categorie di cui all'art. 2 c.2 D.Lgs. n°66/2003.
Il MLPS ricorda, nella risposta ad interpello n°4908 del 18/10/2006 che “la contrattazione collettiva può anche ridurre il limite delle due settimane, purché tale riduzione non vanifichi la funzione dell'istituto feriale …..†che è quella di permettere un idoneo recupero delle energie psico-fisiche e cura delle relazioni affettive.
Nel rispetto di tali presupposti e limiti, la Circ. n°8/2005 ricorda che l'eventuale disciplina derogatoria dà luogo ad un''esimente che determina la non punibilità della condotta, poiché si è di fronte ad una legittima previsione contrattuale.
Pertanto, salve le ipotesi esimenti suindicate, il datore di lavoro è passibile di sanzione se, allo scadere dell'anno, il lavoratore non ha goduto del periodo feriale di due settimane; e a nulla vale il fatto che il godimento di detto congedo annuale sia eventualmente in corso, successivamente all'anno di maturazione.