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LA COSTITUZIONE E IL CODICE CIVILE
LA COSTITUZIONE E IL CODICE CIVILE
L'art. 36 c.3 della Costituzione così recita testualmente:
Il lavoratore ha diritto (…..) a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.
Le ferie, quindi, sono un diritto del lavoratore costituzionalmente garantito, affInché questi possa recuperare le proprie energie psico- fisiche spese nella prestazione lavorativa. Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
L'art. 2109 c.2, c.c., attribuisce al lavoratore il
diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.