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RAPPORTI CON D.LGS. N°66/2003
RAPPORTI CON D.LGS. N°66/2003
A tali lavoratori non si applica, ai sensi dell'art.17, co.6, D.Lgs. n.66/03, ânel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratoriâ la disciplina degli artt.7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 9 (riposi settimanali) e 13 (durata del lavoro notturno) contenute nel medesimo decreto.
Problemi di applicazione ed interpretazione delle normative in esame potrebbero sorgere nel caso in cui un dipendente di impresa di autotrasporto svolga attività differente nell'arco della stessa giornata o della stessa settimana, ovvero un tipo di attività che rientra, in alcuni casi, nel campo di applicazione della disciplina speciale del D.Lgs. n.234/07, in altri, in quello del D.Lgs. n.66/03. Non essendo possibile l'applicazione simultanea di entrambe le discipline, il Ministero del Lavoro, con interpello n.27/09, ha previsto che sarà cura del datore di lavoro applicare, in via alternativa, la disciplina contenute nel D.Lgs. n.66/03 o nel D.Lgs. n.234/07, verificando se il lavoratore svolga ânormalmenteâ e âprevalentementeâ un'attività compresa nel campo di applicazione dell'uno o dell'altro decreto. Peraltro, nelle ipotesi in cui risulti particolarmente difficile individuare le âattività prevalentiâ si ritiene, secondo un principio di cautela, che vada applicata la disciplina di maggior tutela per il lavoratore.