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RAPPORTI CON D.LGS. N°66/2003
RAPPORTI CON D.LGS. N°66/2003
L'ultimo inciso, aggiunto dal D.L. n.112/08 anche al testo dell'art.2 del D.Lgs. n.66/03, consente di superare l'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello del 9 novembre 2006 secondo cui, per l'applicazione della disciplina relativa all'autotrasporto, si doveva âfare riferimento al settore di attività dell'azienda, e non all'attività svolta dai singoli lavoratori, ancorché mobiliâ.
Alla luce di tale modifica si ritiene che oggi il D.Lgs. n.234/07 sia applicabile a tutti i lavoratori di aziende che svolgono autotrasporto di persone o merci, purché effettuino spostamenti (ed escludendo, quindi, il personale addetto esclusivamente a mansioni di tipo amministrativo) e, naturalmente, purché le attività rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE n.561/06.
Ciò in quanto l'effettiva applicazione dello stesso decreto deriva non già dall'attività espletata dall'impresa, ma dalle concrete attività esercitate dai lavoratori mobili ed espressamente indicate nella normativa comunitaria ivi recepita. Per tutte le attività non contemplate soccorre invece la disciplina dettata dal D.Lgs. n.66/03.