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Contestazione delle sanzioni e procedura per esperire eventuali ricorsi
Contestazione delle sanzioni e procedura per esperire eventuali ricorsi
Ai sensi dell'art. 204-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (aggiunto dall'art. 1 septies della Legge n. 214 dell'1/8/2003) in alternativa al ricorso, di cui all'art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati dall'art. 196, può/possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione.