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Contestazione delle sanzioni e procedura per esperire eventuali ricorsi
Contestazione delle sanzioni e procedura per esperire eventuali ricorsi
La L. n. 120/2010, nel modificare l'art. 200 Codice della Strada, ha previsto che le sanzioni devono essere, quando possibili, immediatamente contestate. Le modalità di redazione e i contenuti del verbale di contestazione, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, deve contenere:
la sommaria descrizione del fatto accertato,
gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione,
le dichiarazioni che gli interessati chiedano di inserirvi (Art. 200, comma 2, D. Lgs. 285/1992).
Per i casi in cui la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale âcon gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediataâ, deve essere notificato âentro novanta giorniâ dall'accertamento (Art. 201, comma 1, del d. Lgs. 285/1992, come modificato dall'art. 36 della Legge 120/2010). Avverso i verbali degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 203 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, il trasgressore nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione può proporre ricorso al Prefetto competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione da presentarsi, nel caso di Processo verbale/contestazione redatto dagli Organi Ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro che ha emesso l'atto.