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Schemi applicativi delle nuove sanzioni
Schemi applicativi delle nuove sanzioni
A carico del datore di lavoro:
1) e 2) Art.6 par.1, c.1 e 2 Reg. 561/06
Per aver fatto superare il periodo di guida di 9 ore giornaliere, calcolate tra due periodi di riposo giornaliero (o tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale). E' ammessa la prestazione di 10 ore per due volte in una settimana.
3) Art. 8 p.6, Reg.561/06
Per non aver concesso il periodo di riposo settimanale di 45 ore consecutive, dopo sei periodi di guida giornalieri. Nell'arco di 2 settimane può essere concesso un riposo settimanale regolare, 45 ore, ed uno ridotto, 24 ore; la riduzione deve essere compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva.