Prima pagina | « Indietro | Pagina successiva » | Ultima pagina | Graphics
RIPOSI SETTIMANALI
RIPOSI SETTIMANALI
L'art. 8, par. 6, Reg. CE n. 561/2006, prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno due periodi di riposo settimanale âregolareâ (pari a 45 ore), oppure, un periodo di riposo settimanale regolare (45 ore) ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore, fermo restando il recupero delle ore di riposo non fruite (fino alla 45.ma) entro la terza settimana di fruizione del riposo settimanale ridotto (1).
Il periodo di riposo settimanale deve essere usufruito nei periodi di guida giornaliera decorrenti dal precedente periodo di riposo settimanale.
In trasferta il periodo di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
In funzione di un effettivo ristoro psico-fisico, le ore di riposo settimanale da recuperare entro le tre settimane successive alla fruizione del riposo settimanale ridotto, devono essere âattaccateâ ad altro periodo di riposo di almeno nove ore (art.8, par. 7). Ciò per evitare un eccessivo frazionamento delle ore rimanenti di riposo sett.le (ventuno) che non garantirebbe un effettivo ristoro ed un adeguato ripristino delle energie.