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Il contratto di lavoro a tempo parziale è un normale contratto di lavoro di tipo subordinato, quindi può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e non rilevano profili di incompatibilità dello stesso con il contratto di apprendistato o di inserimento, ove la particolare articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative tipiche di questi contratti (Circ. MLPS. 46/2001).
Il contratto di lavoro a tempo parziale è un normale contratto di lavoro di tipo subordinato, quindi può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e non rilevano profili di incompatibilità dello stesso con il contratto di apprendistato o di inserimento, ove la particolare articolazione dell'orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative tipiche di questi contratti (Circ. MLPS. 46/2001).
Come detto, deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere l'esatta indicazione della durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale prescrizione può essere derogata nel caso in cui le parti introducano nel contratto una clausola di tipo flessibile o elastico, ammissibili nei limiti previsti dalla legge.
La mancanza di tali indicazioni non comporta, comunque, la nullità del contratto (art. 8 c.2 D.Lgs. n°61/00 come modif. dall'art.46 c.1 lett. r) D.Lgs. n°276/03).