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Data: 28/02/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti In proposito, accogliendo il ricorso del Comune di Pontassieve e decidendo nel merito la questione, la Corte, adeguandosi alla sentenza della Sezioni Unite del 2009 in materia (Sent. 17355/2009) ha spiegato che “nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti”. La Corte ha poi ricordato che la pronuncia delle Sezioni Unite, citata a fondamento della motivazione, supera “il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o di persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (Cass. Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).
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