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Data: 23/12/2010 11:30:00 - Autore: N.R.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione fanno rilevare che la
carenza di organico non giustifica la "disorganizzazione" e i relativi
ritardi della magistratura che finiscono per "risolversi in un diniego di giustizia che
la coscienza sociale percepisce come sintomo di inefficienza
intollerabile".
Con questa motivazione la Corte ha
convalidato la sanzione della censura inflitta dal Csm ad un giudice
del tribunale di Gorizia che "nel compimento di atti
relativi alle funzioni, ritardava, in modo reiterato, grave ed
ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti".
Come rileva la Corte i ritardi avevano raggiunto la punta di 723
giorni.
Il giudice del Tribunale pur avendo ammeso i ritardi aveva
sostenuto che essi erano dovuti ad una "cronica carenza di organico" ed al "continuo turn over dei magistrati del tribunale".
Secondo il magistrato la situazione del tribunale era
"disastrata" ma da parte sua c'era stato "sforzo lavorativo" per
sopperire ai ritardi accumulati.
Le sezioni Unite con la sentenza 25305/2010 hanno respinto il ricorso osservando che "il riferimento allo sforzo lavorativo dimostrato dal giudice nell'eliminare del tutto il pesante arretrato depongono
certamente in senso positivo sulle doti morali e professionali della
incolpata, ma possono soltanto dimostrare l'integrita' caratteriale e
la capacita' di reagire a momenti di difficolta', ma non elidere le
conseguenze disciplinari di un comportamento reiterato, gravemente
incidente sull'adempimento dei doveri di ufficio, con ricaduta sul
prestigio dell'ordine giudiziario e sull'osservanza del principio
costituzionale del giusto processo".
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