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Data: 26/11/2010 10:00:00 - Autore: Roberto Cataldi
In caso di pubblicazione di notizie non vere o che l'interessato ritiene "lesive dei propri diritti all'onore" il diritto di rettifica deve prevalere e non e' rimesso alla "discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che tale diritto "deve avere corso in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti".
La decisione fa riferimento al caso di un titolare di una casa di cura nei cui confronti era stata disposta la custodia cautelare in carcere con l'accusa di concussione.
Il procedimento era stato poi archiviato ma durante l'inchiesta un quotidiano
aveva dato notizia dei vari sviluppi giudiziari, negando la successiva
richiesta di rettifica perchè anche se il procedimento penale era stato archiviato i fatti di cui si era dato notizia
erano realmente avvenuti.
Secondo la Cassazione (sentenza n.23835 della Terza sezione civile) "l'accertata liceita'
della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica non fa
venire meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell'interessato
dovendo la verita' reale prevalere su quella putativa".
Nei primi due gradi di giudizio il quotidiano aveva avuto ragione perchè secondo i giudici di merito "le
pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente
avvenute".
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