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Data: 20/11/2010 09:14:00 - Autore: Luisa Foti
Per configurare il reato di spaccio la Cassazione, con la sentenza n. 40163 (15 novembre 2010), ha affermato che non è indispensabile il sequestro della sostanza. La sesta sezione penale ha infatti spiegato che il reato può essere provato anche attraverso intercettazioni e testimoni. La sentenza è l'esito del ricorso proposto a due imputati per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope ed estorsione (di cui all'artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e art. 629, comma 2 codice penale), che avevano eccepito l'impossibilità di configurazione del reato di spaccio per l'inesistenza della prova della droga. Investita della questione, la Corte ha spiegato che non è necessaria la prova del'esistenza della droga se il reato di spaccio viene provato diversamente: i giudici di appello - si legge dalla parte motiva della sentenza - hanno fondato il loro convincimento sulla base sia delle convergenti e fra di loro integrantesi dichiarazioni rese da soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda sia del contenuto e del tenore di numerose conversazioni intercettate, della quali hanno tratto il convincimento. Per questo motivo, i giudici hanno giudicato inammissibile il ricorso e, citando le più autorevole decisioni affini al caso di specie, hanno precisato che è (
) principio più volte affermato da questa Corte che il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali le ammissioni dello stesso imputato, le deposizioni dei testimoni o il contenuto di intercettazioni.
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