|
|
Data: 10/08/2009 09:00:00 - Autore: Cristina Matricardi
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 28251/2009) ha stabilito non integra reato il fatto di nascondere nell'auto del compagno un cellulare con risposta automatica.
Secondo la Corte, infatti, in questo caso, le norme di discussione 615 bis c.p. e 617 bis c.p. tutelano la riservatezza, o meglio la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto all'ambiente e agli strumenti di comunicazione. La disposizione dell'articolo 615 bis c.p. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 c.p., e cioè l'abitazione e la privata dimora. Orbene l'autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazione tra presenti, luogo di privata dimora (
).
Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis c.p. risultano violati nel caso di specie prosegue la Corte- Tali disposizioni concernono, infatti, gli strumenti di comunicazione nel senso che l'articolo 617 bis ha ad oggetto le attività volte ad intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del telegrafo o, a seguito dell'ampliamento della fattispecie derivante dalla applicazione della norma di chiusura contenuta nell'articolo 623 bis c.p., con altre forme di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazione tra presenti (
).
Secondo gli Ermellini quindi, tali reati sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con l'uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
|
|