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Data: 27/08/2008 01:00:00 - Autore: www.laprevidenza.it
L'iscrizione
ai Conservatori è stata sempre considerata dall'Istituto
alla stregua dell'iscrizione ad istituti che rilasciano diplomi
equiparati a quelli delle scuole medie superiori e, quindi, è
stata sempre riconosciuta ai figli superstiti il diritto e/o la
proroga alla pensione di reversibilità fino al compimento del
21° anno di età e non oltre.
Per
quanto concerne la valenza dei titoli di studio rilasciati dalle
Accademie, dai Conservatori e dagli Istituti musicali è, però,
intervenuto l'articolo 6, comma 3 bis), lettera c), del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con la legge 22
novembre 2002, n. 268, il quale ha disposto che i diplomi accademici
rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori sono equiparati ai
titoli universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici
concorsi.
Ai
fini di una corretta interpretazione della modifica normativa appena
enunciata è stato posto specifico quesito al Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
per sapere se gli studenti dei Conservatori e degli istituti musicali
potessero essere equiparati agli studenti universitari ai fini del
diritto alla pensione ai superstiti.
Il
predetto Dicastero, richiamando la legge n. 508 del 1999 di riforma
delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte
drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Accademia
nazionale di danza, conservatori
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