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Data: 14/02/2008 - Autore: Cristina Matricardi Gli Ermellini hanno infatti precisato che "ai sensi dell'art. 81, comma secondo, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 come sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del Comune né alcuna sostituzione dell'organo della proceduta agli organi istituzionali dell'ente". |
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