|
|
Data: 03/01/2024 06:00:00 - Autore: Roberto De Petro
Datore di lavoro e obbligo "vaccini" anti-Covid[Torna su]
La recentissima sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, n. 4390/2023 pubbl. il 19/12/2023 (all. 1), ha stabilito che il datore di lavoro non può invocare lart. 2087 c.c. al fine di imporre - pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - i cosiddetti vaccini anti sars cov2 (in realtà dei medicinali di terapia genica, v. Vaccini Covid: contrasto tra AIC e normativa eurounitaria) ai dipendenti non obbligati allinoculo dal decreto legge 44-2021. Il giudice del lavoro ha altresì statuito che i predetti farmaci non possono essere imposti ex art. 279 del d.lgs. 81-2008, in quanto il datore di lavoro non si può procurare il vaccino anti covid, perchè esso non è un prodotto liberamente disponibile in commercio. Per leffetto, il Tribunale di Milano ha condannato il datore di lavoro a pagare alla ricorrente le retribuzioni relative al periodo di sospensione illecitamente disposta ex art. 2087 c.c. Premessa in fatto[Torna su]
La ricorrente, dipendente con mansioni di addetta alle pulizie presso una delle tante RSA gestite dalla società datrice di lavoro, è stata sospesa una prima volta, dal mese di giugno al mese di agosto 2021, poichè dichiarata inidonea (causa omessa vaccinazione anti sars cov2) dal medico competente. Riammessa al lavoro (ma non risarcita) in seguito al ricorso SPRESAL (art.41 comma IX del d.lgs. 81-2008), è stata nuovamente sospesa a ottobre 2021, in seguito allentrata in vigore del d.l. 122-2021, che ha esteso lobbligo erroneamente detto vaccinale a tutti i soggetti che svolgevano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso strutture residenziali, sociosanitarie, socioassistenziali, etc. E stata quindi licenziata non essendosi presentata al lavoro dal giorno 1.11.2022, per effetto della reintegrazione ex lege disposta dal d.l. 162-2022 (cessazione dellobbligo c.d. vaccinale). Prima sospensione - Impossibilità dimporre i farmaci genici ex art. 2087 c.c.[Torna su]
Il Tribunale di Milano, in merito alla prima sospensione (giugno - agosto 2021), ha evidenziato che gli addetti alle pulizie non rientravano tra le categorie professionali obbligate alla c.d. vaccinazione in virtù del d.l. 44-2021 vigente ratione temporis: «per tali ragioni, stante la inapplicabilità della disposizione normativa di cui allart. 2087 c.c invocata dalla resistente, la prima sospensione dal lavoro è illegittima e la società resistente è tenuta a corrispondere allistante le retribuzioni relative al periodo dal 4.6.2021 al 1.8.2021». Detta sentenza si pone in controtendenza rispetto ai provvedimenti (per lo più ordinanze ex art. 700 c.p.c.) finora emessi in tema di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inadempimento dellobbligo (pseudo) vaccinale. Si ricordino, ex multis:
E plausibile ipotizzare che il drastico cambio di orientamento giurisprudenziale, rispetto al precedente che sembrava ormai pietrificato, sia dovuto non tanto ad una più attenta riflessione giuridica quanto allevidenza incontestabile che «i vaccini anti covid, non solo non sono anti sars cov 2 e cioè non impediscono la catena del contagio, ciò che è divenuto ormai un fatto notorio, ma non impediscono nemmeno la malattia severa, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati [...]; anzi una gran quantità di studi scientifici indipendenti soggetti a revisione paritetica, danno evidenza di unalterazione/riduzione della risposta immunitaria nei soggetti vaccinati sia rispetto al Sars Cov 2 che rispetto ad altri agenti patogeni e anche alle cellule tumorali, ciò che spiega il fenomeno del maggior contagio dei vaccinati e dello sviluppo anche della malattia severa della covid 19 e di altre malattie anche autoimmuni, proprio per la disregolazione del sistema immunitario» (Trib. Firenze, ordinanza del 20 novembre 2023, vedasi Danno da discriminazione sul lavoro al sanitario non vaccinato sospeso). Seconda sospensione ex d.l. 122-2021[Torna su]
La seconda sospensione è stata ritenuta lecita dal Tribunale di Milano, poichè adottata in base alla lex specialis costituita dal d.l. 122-2021 che, modificando il d.l. 44-2021, ha esteso lobbligo erroneamente detto vaccinale a tutti i soggetti che svolgevano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso strutture residenziali, sociosanitarie, socioassistenziali, etc., e dunque anche alla ricorrente, addetta alle pulizie di una RSA. Critica al ragionamento logico-giuridico sotteso alla ritenuta liceità della seconda sospensione[Torna su]
Gli argomenti utilizzati dallill.mo Tribunale milanese - absit iniuria verbis - sono di tipo giuspositivistico (si motiva come il dettato di una norma potesse prevalere sulla realtà dei fatti), essendo ovvio che lidoneità oggettiva di una misura a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, o sussiste sempre, o non sussiste mai, a prescindere dalla norma generale (art. 2087 c.c.) o speciale (d.l. 122-2021) che la imponga. Si pensi, ad esempio, ai caschi anti infortunio: essi sono sempre idonei a garantire la sicurezza del lavoratore, perchè gli evitano il trauma cranico. Lo stesso dicasi per le imbracature, che evitano alloperaio di cadere nel vuoto. Detti presidi anti infortunistici possono essere imposti in base alle norme generali sulla sicurezza del lavoro, poichè oggettivamente idonei come mezzo al fine. Lo stesso ragionamento avrebbe dovuto essere svolto dal Tribunale milanese in merito allidoneità dei farmaci genici a proteggere i c.d. vaccinati dal contagio, dallinfezione e dalla malattia covid 19. Essendo tale idoneità smentita anche dallINAIL (nel 2021 vi sono stati 48.952 contagi covid denunciati, nel 2022 ve ne sono stati 119.873, pag.3, vedasi anche Trib. Firenze, ordinanza del 20 novembre 2023 sopracitata), il giudice del lavoro avrebbe dovuto concludere per lillegittimità di un obbligo iniettivo inutile (se non controproducente), mentre, facendo prevalere la forma sulla sostanza, ha ritenuto lecita la seconda sospensione subita dalla ricorrente sol perchè prevista dalla lex specialis (d.l. 122-2021). Conclusioni[Torna su]
Sorvolando sul fatto che il Tribunale milanese ha omesso di motivare su oltre 30 pagine del ricorso introduttivo contenenti eccezioni sul contrasto tra lobbligo pseudo vaccinale (siccome imposto in Italia) e il diritto eurounitario (v. Obbligo vaccinale: si può disapplicare la norma interna che viola il diritto UE), lo scrivente avvocato ritiene che la questione inerente allinefficacia dei farmaci genici e alla conseguente illogicità di sanzionare con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione i «renitenti» allobbligo pseudo vaccinale, sia ormai ineludibile e troppo ingombrante da potersi nascondere come si fa con la polvere sotto il tappeto. Il tema è certamente destinato ad essere affrontato nelle prossime sentenze, anzi vi sono già stati diversi giudici, tra cui il dott. Andrea Cruciani, GUP Napoli (all. 5), il dott. Giulio Cruciani del Tribunale di LAquila (cfr. Un giudice del lavoro che tutela il Lavoro) e la dott.ssa Susanna Zanda del Tribunale di Firenze (cfr. articolo su Studiocataldi.it sopracitato) che, discostandosi dallorientamento della Consulta (cfr. sentenza 14-2023 C. Cost.), hanno ritenuto come fatto oggettivo, notorio ed incontestabile linidoneità dei medicinali genici a perseguire il «fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» declamato dallart. 4 del d.l. 44-2021, e per leffetto hanno disapplicato lobbligo erroneamente detto vaccinale in quanto discriminatorio e incompatibile col diritto eurounitario (artt. 1 e 21 della Carta di Nizza), dotato di primazia su quello interno. Avv. Roberto De Petro (foro di Palermo) |
|