|
|
Data: 21/03/2022 21:00:00 - Autore: T.B.
Il testo dell'articolo 83 della Costituzione[Torna su]
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
L'elezione del Presidente della Repubblica[Torna su]
L'art. 83 della Costituzione disciplina le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, quale organo "super partes" che, tra le altre, svolge un'importante funzione di garanzia e di rappresentanza dell'unità nazionale.
La convocazione per l'elezione del Capo dello Stato[Torna su]
La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali viene effettuata trenta giorni prima che scada il termine del mandato del Presidente della Repubblica in carica.
La rappresentanza degli enti locali[Torna su]
La scelta di integrare il numero dei parlamentari con i delegati regionali testimonia che il Presidente della Repubblica è rappresentante anche delle autonomie locali. Nello specifico, il comma 1 dell'art. 83 della Costituzione prevede che i rappresentanti siano eletti dal Consiglio regionale in modo tale che vengano rappresentate anche le minoranze.
La maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente della Repubblica[Torna su]
Il Presidente della Repubblica rappresenta la massima carica istituzionale, che riunisce in sé un ruolo di garanzia e imparzialità rispetto alla tripartizione dei poteri. Per questo motivo, la procedura per la sua elezione è particolarmente complessa e richiede una maggioranza qualificata.
Lo scrutinio segreto[Torna su]
La Costituzione prevede che, per l'elezione del Presidente della Repubblica, si proceda a scrutinio segreto, quale regola generale per la votazione sulle persone.
|
|